Nota Importante: A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012 i certificati dell’ufficio anagrafe e stato civile SONO VALIDI E UTILIZZABILI SOLO NEI RAPPORTI TRA PRIVATI (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai ecc.).
Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle AUTOCERTIFICAZIONI o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
Le amministrazioni e gli enti gestori di servizi pubblici (come ad esempio ENEL, ENI, TELECOM, POSTE) sono obbligati invece ad accettare l'autocertificazione in tutti i casi previsti.
L'autocertificazione può essere fatta in tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione, Comuni, scuole, università, Motorizzazione Civile, Prefettura, INPS, o i sopracitati gestori di pubblici servizi.
Quindi dall’1.1.2012 le pubbliche amministrazioni e i gestori non possono più accettare né richiedere certificazioni ai cittadini, tanto più che tali comportamenti costituiscono violazione dei doveri d’ufficio ai sensi dell’art. 74, comma 2, lett. A), del D.P.R. n. 445 del 2000. Le amministrazioni effettueranno degli idonei controlli, anche a campione, delle dichiarazioni sostitutive loro presentate.
L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati. Si avvertono peraltro i cittadini che sono perseguibili penalmente qualora rendano false dichiarazioni.
Che cosa si può autocertificare
Potranno essere autocertificati:
- data e luogo di nascita
- titolo di aggiornamento e di qualificazione tecnica
- residenza
- situazione reddituale o economica, anche ai fini della concessione di benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
- cittadinanza
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto
- godimento dei diritti civili e politici
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell'anagrafe tributaria
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
- stato di disoccupazione
- stato di famiglia
- qualità di pensionato e categoria di pensione
- esistenza in vita
- qualità di studente
- nascita del figlio
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili
- decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari
- appartenenza a ordini professionali
- di non aver riportato condanne penali
- titolo di studio, esami sostenuti
- di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- qualifica professionale posseduta
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali
- titolo di specializzazione
- qualità di vivenza a carico
- titolo di abilitazione
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri di stato civile
- titolo di formazione
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato
Tutte queste dichiarazioni potranno essere rese dall'interessato senza alcuna necessità che le stesse vengano autenticate, in piena esenzione dall'imposta di bollo. Potranno essere presentate all'ufficio richiedente senza particolari formalità, oltre che direttamente dall'interessato, anche tramite il servizio postale, il fax, la posta elettronica, la pec o per mezzo di terze persone (se non presentata personalmente e firmata davanti al dipendente delegato è necessario allegare copia fotostatica del documento d’identità).
Possono fare l'autocertificazione:
- I cittadini italiani
- I cittadini dell'Unione Europea
- I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia limitatamente ai dati verificabili presso le pubbliche amministrazioni italiane.