Descrizione
L'art. 4 bis, comma 2, della legge n. 459 del 2001, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero (per motivi di lavoro, studio o cure mediche e loro familiari conviventi) pervenga direttamente al comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 18 febbraio p.v., in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno. Gli elettori italiani di cui al predetto art. 4 bis potranno esercitare il diritto di voto per corrispondenza, ricevendo il plico elettorale contenente la scheda per il voto all’indirizzo di temporanea dimora all’estero.
L’opzione potrà pervenire al comune per posta ordinaria o per posta elettronica, anche non certificata, mediante compilazione di dichiarazione di opzione (modello in allegato) che deve essere corredata di copia di un documento d’identità valido dell’elettore Il modello editabile di opzione allegato è formulato in modo da poter essere utilizzato da tutti i temporanei all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, ivi compresi gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4 bis.
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Ultimo aggiornamento: 28 gennaio 2026, 11:54